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Lo sport in Lessinia |
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T I T O L O I
- ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE – SEDE - COLORI SOCIALI
E’ costituita una società sportiva denominata ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA U.S. CORBIOLO. L’associazione ha la sede sociale a Corbiolo di Bosco Chiesanuova (VR) in Via Dei Castagni n° 7. I colori della Società sono BIANCO - GRANATA.
- ARTICOLO 2 - OGGETTO SOCIALE – SCOPO
L'Associazione sportiva dilettantistica U.S. CORBIOLO è un'associazione sportiva dilettantistica che ha lo scopo di organizzare attività sportive dilettantistiche compresa l’attività didattica in tutti gli sports, diffondendone la pratica in una visione ispirata alla concezione cristiana dell'uomo. L'Associazione opera in stretta collaborazione con la Parrocchia per la crescita umana e cristiana dei giovani. Per il conseguimento dei fini sociali l'Associazione, con le maggioranze previste dall'assemblea ordinaria, potrà deliberare: - di contrarre accordi di sponsorizzazione, nel qual caso verrà stipulata un'apposita convenzione e/o contratto. La durata della convenzione verrà, di volta in volta, stabilita dal Consiglio Direttivo; - di gestire, promuovere e organizzare tornei anche a richiesta di terzi; - di acquistare in proprietà o altro diritto reale di godimento ed assumere in affitto, locazione, comodato oppure in forza di convenzioni qualsiasi tipo di immobile, mobile, struttura, impianto ed attrezzatura sportiva e ricreativa; - di attrezzare qualsiasi tipo di struttura anche non di proprietà, per il raggiungimento dello scopo sociale; - di stipulare contratti e convenzioni con Enti e Società sportive e non; - di assumere contributi e finanziamenti da Enti pubblici e privati, Banche ed Istituti di Credito.
- ARTICOLO 3 - UTILI
L'Associazione e' apolitica e non persegue fini di lucro. Eventuali utili di bilancio dovranno essere reinvestiti nell'attività' dell'Associazione; non è ammessa in nessun modo, anche in forma indiretta, la divisione di eventuali utili tra gli associati. - ARTICOLO 4 - DURATA
La durata della Società è fissata al 31.12.2050 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei soci.
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- ARTICOLO 5 - ASSOCIATI
Il numero degli associati e' illimitato. L'associato deve essere di specchiata moralità, deve aderire alle finalità dell'associazione, contribuire a realizzarle, ovvero partecipare all'attività istituzionale, senza limiti temporali alla vita associativa. Possono rivestire la qualifica di associato tutti i cittadini, senza distinzione alcuna. Essi hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dall'associazione, nei tempi e modi stabiliti dagli organi sociali. Per essere ammessi a far parte della Associazione gli Associati devono accettare incondizionatamente il presente Statuto e uniformarsi alle sue clausole, nonché alle prescrizioni dell'eventuale regolamento interno. Sono tenuti inoltre al pagamento di una quota annua il cui importo e' fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Gli Associati hanno diritto a fruire degli immobili, degli impianti, delle strutture e dei servizi secondo le norme dell'eventuale regolamento interno, di partecipare alle Assemblee e di rivolgere al Consiglio Direttivo reclami motivati e proposte scritte. Il Consiglio Direttivo potrà deferire all'Assemblea per i provvedimenti del caso, gli associati che non rispettassero le norme dello Statuto, dell'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio stesso. Ai sensi dell'Art.111 del TUIR (D.P.R. 917/86) in seguito alle modifiche introdotte dal DLGS N.460 del 04/12/1997, volte a garantire la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, si statuisce quanto previsto nel menzionato ART.111, al comma 4-quinquies e che di seguito si riporta: a) si garantisce l'effettività del rapporto medesimo (comma 4-q lettera C); b) viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa (comma 4-q lettera C); c) e' previsto per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione (comma 4-q lettera C); d) la quota o contributo associativo e' intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non e' rivalutabile (comma 4-q lettera F). - ARTICOLO 6 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE
Quanti intendessero aderire all'Associazione successivamente alla sua costituzione, dovranno presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa. La domanda verrà esaminata, entro 90 giorni dal ricevimento e l'ammissione verrà deliberata dal Consiglio Direttivo. I nuovi aderenti acquisiranno la qualifica e le prerogative di associati al momento dell'inserimento nel libro soci, che sarà tenuto in forma libera anche meccanografica. CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
Gli associati cesseranno di far parte dell'Associazione per recesso od esclusione. Le deliberazioni relative sono di competenza del Consiglio Direttivo e devono essere comunicate agli interessati per iscritto. Gli associati che intendessero recedere dall'Associazione dovranno dame comunicazione per iscritto entro tre mesi prima della scadenza dell'anno associativo. Essi non avranno diritto al rimborso di nessuna spesa, sostenuta a qualsiasi titolo. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'esclusione dall'Associazione degli associati che: a) non osservino le disposizioni statutarie, legislative e regolamentari o le deliberazioni legalmente prese dagli organi associativi preposti; b) svolgano azioni in contrasto con le finalità e gli indirizzi dell'Associazione; c) si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo; d) arrechino danni di natura morale o materiale all'associazione.
T I T O L O I I I
- ARTICOLO 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente e il Vice-Presidente dell'Associazione; d) il Consulente Ecclesiastico.
- ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L'assemblea degli associati e' sovrana. Può essere ordinaria o straordinaria. Essa viene convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e si riunisce presso la sede o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, entro tre mesi dalla fine dell'annata calcistica che termina il 30 Giugno di ogni anno, salvo diverse disposizioni di legge, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato economico-patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria può inoltre essere convocata: - quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno per discutere questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione; - quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario; - quando almeno un quinto degli associati ne faccia richiesta, in tal caso dovrà essere convocata entro il mese successivo a quello della richiesta. La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati agli associati: - mediante affissione nei locali della sede sociale dell'avviso di convocazione e devono restare visibili nei venti giorni che precedono la data dell'assemblea. Copie delle delibere, nonché dei bilanci, saranno a disposizione degli associati che ne facciano richiesta all'organo amministrativo. - ARTICOLO 9 -
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.. Ciascun associato potrà farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato purché questo non sia Consigliere. Per la costituzione legale delle Assemblee sia Ordinarie che Straordinarie e per la validità delle sue deliberazioni e' necessario l'intervento in proprio o per delega, di tanti associati che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati. Non raggiungendo questo numero di partecipanti la sessione e' rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea e' valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. Ciascun associato maggiorenne ha diritto ad un voto. Gli associati minorenni potranno essere rappresentati, senza diritto di voto, da chi esercita la potestà. - ARTICOLO 10 -
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti degli associati presenti, o rappresentati mediante regolare delega scritta, da conservare negli atti sociali, rilasciata ad altro associato. Le votazioni avverranno per alzata di mano oppure a scrutinio segreto. Viene espressamente statuito in base alle previsioni dell'Art. 111 comma 4-quinquies del D.P.R. 917/86 quanto in esso previsto alla lettera "e": 1) l'eleggibilità libera degli organi amministrativi; 2) il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile; 3) la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti.
- ARTICOLO 11 -
L'Assemblea viene aperta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, il quale procede subito all'elezione dell'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente e dal Segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.
- ARTICOLO 12 -
Gli associati riuniti in Assemblea Straordinaria possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti nel precedente articolo uno.
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- ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione e' diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea e composto da non meno di sette ad un massimo di dodici Consiglieri eletti fra gli associati, come verrà determinato dall'Assemblea stessa. Il Consiglio direttivo resta in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili. Esso si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno: a) il Presidente; b) uno o più Vice Presidenti; c) uno o più Segretari; d) il Cassiere-Economo. Gli eletti formano la Giunta esecutiva. Questa potrà essere integrata, di volta in volta, da altri Consiglieri o da esperti esterni, senza che questi abbiano diritto al voto. Tra i membri del Consiglio Direttivo fa parte di diritto il Consulente Ecclesiastico. Un rappresentante del Consiglio Direttivo deve far parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale. In caso di morte o dimissioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri cosi' eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca alla meta', l'intero Consiglio Direttivo, e' considerato decaduto e deve essere rinnovato.
- ARTICOLO 14 -
Il Consiglio Direttivo e' investito di ogni più ampio potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi della Associazione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni seguenti: a) funzionamento tecnico-amministrativo ed organizzativo dell'Associazione; b) facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per cessioni, prestiti od acquisto di atleti; c) procedere al pagamento e riscossione dei debiti e crediti; d) deliberare sui rimborsi spese agli atleti; e) procedere alla nomina degli allenatori; f) redigere il regolamento di disciplina; g) compiere tutti gli atti necessari per l'acquisizione dei fondi per il funzionamento dell'Associazione; h) fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilendone le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllandone l'esecuzione stessa; i) decidere sugli investimenti patrimoniali; j) stabilire l'importo delle quote annue di associazione e i termini per effettuare il versamento; k) deliberare sull'ammissione, recesso ed esclusione degli associati; l) decidere sull'attività e le iniziative della Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi; m) approvare i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale da sottoporre al giudizio dell'Assemblea degli associati; n) stabilire le prestazioni di servizi e/o cessioni di beni agli associati ed a terzi e relative norme e modalità; o) nominare e revocare dirigenti, funzionari, assumere personale dipendente ed emanare qualsiasi provvedimento riguardante lo stesso personale, stipulare contratti con liberi professionisti e/o prestatori occasionali, stabilendone il trattamento economico; p) conferire e revocare procure; q) deliberare l'adesione ad organismi con finalità similari ed affini e non in contrasto con quelle dell’Associazione; r) convocare l'Assemblea degli associati almeno una volta all'anno entro il primo semestre dell'anno; s) deliberare sulla destinazione degli avanzi attivi di gestione; t) predisporre l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono responsabili, in via tra loro solidale, nei confronti dei terzi, per le obbligazioni extra contrattuali sorte in capo all’Associazione, purché deliberate dal Consiglio stesso. Ciascun componente sarà responsabile in proprio per le obbligazioni assunte a titolo personale o al di fuori o in contrasto con il mandato ricevuto dal Consiglio stesso.
- ARTICOLO 15 –
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà più uno dei Consiglieri. Il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre riunioni consecutive, potrà essere oggetto di richiesta di dimissioni dalla carica. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo e la ratifica dei provvedimenti della Giunta Esecutiva verranno prese a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti e debbono essere verbalizzate nell'apposito libro sociale dal Segretario.
- ARTICOLO 16 -
Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina di quello nuovo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri. AI momento della sua entrata in carica, il Consiglio Direttivo dovrà liberare i membri del Consiglio cessato, decaduto o dimissionario, da tutte le obbligazioni assunte e dalle garanzie da essi fornite nell'interesse dell'Associazione, nel rispetto delle deliberazioni, fatta eccezione per le obbligazioni e garanzie che il Consiglio Direttivo subentrante ritenga di dover contestare nel termine perentorio di 30 giorni dalla sua entrata in carica effettiva. Ove il Consiglio subentrante non liberi i membri del Consiglio cessato dalle obbligazioni non contestate, esso sarà considerato non insediato.
- ARTICOLO 17- IL PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, fra i suoi componenti. Resta in carica due anni ed è sempre rieleggibile. Ad esso spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi. Al Presidente sono attribuiti i seguenti compiti e prerogative: a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo; b) rappresentare l'Associazione ad ogni effetto presso Enti Pubblici o Privati di ogni ordine e grado; c) coordinare l'attività del Consiglio Direttivo per il conseguimento dello scopo sociale; d) presiedere l'assemblea degli associati; e) firmare gli atti e i documenti in nome e per conto dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vicepresidente o da un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.
- ARTICOLO 18 - IL SEGRETARIO
Il Segretario redige i verbali, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro Soci, procede all'affissione dell'invito per le adunanze del Consiglio e le Assemblee. Provvede ai rapporti tra l'Associazione e gli Organi federali, tiene aggiornato lo schedario degli atleti. In assenza del Segretario i verbali delle riunioni del Consiglio verranno redatti da un Consigliere. Qualora tale carica venga ricoperta da due o più Soci, il Consiglio Direttivo provvederà a ripartire i compiti fra gli interessati.
- ARTICOLO 19 - CASSIERE - ECONOMO
Il Cassiere-Economo è incaricato degli incassi e dei pagamenti per conto dell'Associazione. Egli deve tenere a tale scopo un registro di cassa. E' delegato inoltre all'approvvigionamento di tutto il materiale sportivo necessario all'Associazione per svolgere l'attività. Per il materiale sportivo egli dovrà tenere un apposito registro di carico/scarico ed alla custodia di tale materiale in locali appositi.
- ARTICOLO 20 – CONSULENTE ECCLESIASTICO
Il Consulente Ecclesiastico è individuato nella figura del Parroco pro-tempore. Cura la formazione cristiana degli iscritti. Può delegare le proprie funzioni, anche occasionalmente, ad altro sacerdote della Parrocchia, nel cui ambito l'Associazione opera.
TITOLO V
- ARTICOLO 21 - PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Il patrimonio sociale e' indivisibile ed e' costituito: a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'associazione; b) dai contributi, erogazioni, liberalità, sovvenzioni e lasciti diversi; c) dalle somme versate dagli associati; d) dal fondo di riserva; e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. Le attività dell'Associazione sono finanziate da: a) le quote versate dagli associati; b) eventuali proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività statutaria, esercitata anche in favore di non associati; c) eventuali proventi derivanti da qualsiasi forma di pubblicità o sponsorizzazione abbinata all'attività statutaria; d) donazioni e contributi pubblici; e) eventuali proventi derivanti dalla gestione di servizi agli associati, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, la gestione di spacci e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici. L'associazione potrà ricorrere al credito nei confronti di terzi e dei propri associati. Sulle eventuali somme concesse in prestito dagli associati, verranno corrisposti interessi pari al tasso legale in vigore.
- ARTICOLO 22 - IL BILANCIO
L'esercizio dell'Associazione va dal 1° Luglio di ogni anno e termina il 30 Giugno dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo presenterà obbligatoriamente ogni anno all'assemblea ordinaria, per l'approvazione, il rendiconto economico e finanziario. In base al disposto dell'Art. 111 comma 4-quinquies lettere a) e b) del D.P.R. 917/86, vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Viene fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- ARTICOLO 23 - QUOTE SOCIALI
Prima del 31 Dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo e i termini di pagamento.
- ARTICOLO 24 - RAPPORTI TRA L'ASSOCIAZIONE ED I TESSERATI
La posizione dei tesserati è regolata dalle norme emanate dalla F.I.G.C. o da enti di promozione sportiva, nonché da quelle contenute nel regolamento interno, emanato dal Consiglio Direttivo in carica.
- ARTICOLO 25 - SANZIONI DISCIPLINARI
Al Socio che si rende colpevole di mancanze disciplinari, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni: . a) richiamo scritto, per le inflazioni disciplinari lievi; b) sospensione dell'esercizio dei diritti di Socio; c) espulsione. - ARTICOLO 26 – ANNO SOCIALE
L'anno sociale inizia il 1° Luglio e termina il 30 Giugno dell'anno successivo.
- ARTICOLO 27 - REGOLAMENTO INTERNO
Per disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà elaborare apposito regolamento interno che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati.
- ARTICOLO 28 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere approvato dai due terzi degli associati, e in tal caso, il patrimonio residuo verrà devoluto secondo quanto previsto all'art.22. L'Assemblea deciderà la liquidazione dell'Associazione, nominando una Commissione di liquidatori composta di cinque membri: - tre componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo; - due componenti dell'Assemblea degli Associati.
- ARTICOLO 29 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le controversie che comunque e tra chiunque potessero insorgere in dipendenza dell'applicazione e dell'interpretazione del presente Statuto, saranno decise da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio, su richiesta della parte più diligente. Il Collegio arbitrale funzionerà con funzioni di amichevole compositore e provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.
- ARTICOLO 30 - DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle norme ed alle direttive vigenti del CONI, della F.I.G.C. o degli altri enti di promozione sportiva per le rispettive competenze. Il presente statuto sostituisce ed annulla ogni altro precedente statuto di questa associazione.
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